La legge n. 38 del 2010 ha sancito il diritto per ogni cittadino all’accesso alle Cure Palliative ed alla cura del dolore considerato in tutte le sue forme. I diritti sanciti dalla legge in esame sono validi per tutte le persone e per tutti i luoghi di cura per i quali è, inoltre, previsto un obbligo di monitoraggio sia per le Cure Palliative che per la Terapia del Dolore.
Art. 1
UN DIRITTO INVIOLABILE
Viene definitivamente sancito e pienamente riconosciuto “il diritto del cittadino ad accedere alle Cure Palliative e Terapia del dolore” (comma 1), anche attraverso il suo inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza.
Anche la famiglia del paziente diventa meritevole di ricevere un “adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale” (comma 3).
Art. 2
DEFINIZIONI
Al fine di chiarire qualsiasi dubbio interpretativo, il legislatore offre una puntuale definizione di Cure Palliative, di terapia del dolore, di malato, di reti, di assistenza residenziale e di Hospice, di assistenza domiciliare e di assistenza specialistica di terapia del dolore, infine viene introdotta la definizione, del tutto nuova, di day hospice, modalità di erogazione di prestazioni a ciclo diurno.
Art. 3
OBIETTIVI PRIORITARI PIANO SANITARIO NAZIONALE
Le Cure Palliative e la Terapia del Dolore vengono inserite tra gli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale.
Parallelamente, l’erogazione dei finanziamenti integrativi del Servizio Sanitario Nazionale da parte dello Stato ed in favore delle Regioni, viene subordinata all’applicazione dei principi contenuti nella legge, applicazione che verrà verificata e monitorata dal Comitato Paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza “con particolare riguardo all’appropriatezza e all’efficienza dell’utilizzo delle risorse (…)” (comma 4).
Art. 4
CAMPAGNE DI INFORMAZIONE
Viene prevista la realizzazione da parte del Ministero della Salute di campagne istituzionali finalizzate all’informazione della cittadinanza riguardo a Cure Palliative e Terapia del Dolore, per promuovere la cultura alla lotta contro il dolore ed il superamento del pregiudizio circa l’utilizzo dei farmaci oppioidi.
Art. 5
REQUISITI MINIMI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEGLI HOSPICE
Viene prevista l’istituzione di due tipologie di reti distinte, la Rete di Cure Palliative e la Rete per la Terapia del Dolore che dovranno integrarsi al fine di rendere l’assistenza uniforme su tutto il territorio nazionale.
Vengono individuate le figure professionali con specifica competenza ed esperienza nel campo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore.
Vengono delineati requisiti minimi e modalità organizzative necessari per l’accreditamento degli hospice, delle unità di Cure Palliative e di Terapia del Dolore domiciliari, con particolare riferimento a standard quali-quantitativi.
Art. 7
OBBLIGATORIETÀ della RILEVAZIONE DEL DOLORE IN CARTELLA CLINICA
Sancisce l’obbligo di riportare in Cartella Clinica la valutazione del dolore per tutte le strutture sanitarie, nonché terapia prescritta e risultati ottenuti.
Art. 8
FORMAZIONE
Nessuno potrà più improvvisarsi palliativista o terapista del dolore, ma vengono inseriti dei percorsi formativi obbligatori sia per la formazione degli operatori post-laurea, che per quanto riguarda i programmi obbligatori di formazione continua in medicina.
Sono definiti anche percorsi di formazione specifica per i volontari che operano in entrambe le tipologie di reti.
Art. 9
MONITORAGGIO
Viene istituito un sistema di monitoraggio ministeriale per le Cure Palliative e la Terapia del Dolore.
Art. 10
SEMPLIFICAZIONE PRESCRIZIONE FARMACI ANTI-DOLORE
Finalmente vengono semplificate le modalità di prescrizione dei farmaci contro il dolore.
Art. 12
FONDI VINCOLATI
Viene vincolata, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, una quota del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione delle finalità della legge.
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